Art. 37. Funzioni dei comuni 1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative relative:
a) all'edilizia di culto;
b) alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato;
c) alla esecuzione delle opere di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamita' naturali.
d) alla valutazione tecnicoamministrativa e all'attivita' consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza comunale. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell' art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.
a) all'edilizia di culto;
b) alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato;
c) alla esecuzione delle opere di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamita' naturali.
d) alla valutazione tecnicoamministrativa e all'attivita' consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza comunale. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell' art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.