Art. 4. Consorzi di bacino 1. I comuni della regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, che utilizzano i lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.
2. Sono fatti salvi (( i contratti gia' stipulati, nonche' quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe gia' concordate tra le parti prima della )) data di entrata in vigore del presente decreto, tra i comuni e i soggetti, anche privati, per l'affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato.
3. (( Il Commissario delegato propone alla regione di disporre l'accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento, qualora i consorzi )) non adottino le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale, nel termine di novanta giorni dalla sua adozione, per l'incremento (( . . . )) dei livelli di raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonche' della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi (( . . . )) . ((In particolare dovranno essere assunte misure tali, anche attraverso sistemi di raccolta differenziata a domicilio, da raggiungere l'obiettivo minimo di raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
3-bis. I consorzi predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi piani economico-finanziari, che sono approvati dal Commissario delegato e che contengono tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione della congruita' e della sostenibilita' dei costi, dei ricavi e degli investimenti anche con riferimento al riflessi tariffari sulle utenze.
2. Sono fatti salvi (( i contratti gia' stipulati, nonche' quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe gia' concordate tra le parti prima della )) data di entrata in vigore del presente decreto, tra i comuni e i soggetti, anche privati, per l'affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato.
3. (( Il Commissario delegato propone alla regione di disporre l'accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento, qualora i consorzi )) non adottino le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale, nel termine di novanta giorni dalla sua adozione, per l'incremento (( . . . )) dei livelli di raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonche' della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi (( . . . )) . ((In particolare dovranno essere assunte misure tali, anche attraverso sistemi di raccolta differenziata a domicilio, da raggiungere l'obiettivo minimo di raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
3-bis. I consorzi predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi piani economico-finanziari, che sono approvati dal Commissario delegato e che contengono tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione della congruita' e della sostenibilita' dei costi, dei ricavi e degli investimenti anche con riferimento al riflessi tariffari sulle utenze.