Articolo 2 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Articolo 1Articolo 3
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5 dicembre 1992
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7 luglio 2017
Art. 2. (Gerarchia) (( 1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo e' determinata come segue: personale appartenente alla carriera dei funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti. )) 2. Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'.
3. L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parita' di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parita' delle predette condizioni, dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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