Articolo 120 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Articolo 119Articolo 121
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5 dicembre 1992
Art. 120. (Norma transitoria) 1. Fino alla istituzione ed al conseguente funzionamento di nuovi centri di reclutamento, gli accertamenti psicofisici ed attitudinali per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli degli agenti e assistenti e degli ispettori, del Corpo di polizia penitenziaria, possono essere effettuati dalle attuali strutture operanti e, in relazione al numero dei candidati, anche dopo il superamento della prova d'esame, per gli aspiranti agenti e delle prove scritte per gli aspiranti ispettori. 2. Per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale dei candidati, l'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri Corpi di polizia o delle forze armate, oltreche' di personale qualificato, secondo la disciplina di cui all' articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354 .
Entrata in vigore il 5 dicembre 1992
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