Articolo 30 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Articolo 29Articolo 28
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5 dicembre 1992
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11 giugno 1995
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13 aprile 2001
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20 febbraio 2020
Art. 30. (Promozione ad ispettore capo). 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto ((sei)) anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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