Articolo 131 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Articolo 130Articolo 132
Versione
5 dicembre 1992
Art. 131. (Disposizioni generali) 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, al personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1992
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