Articolo 119 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Articolo 106Articolo 108
Versione
5 dicembre 1992
Art. 119. (Punteggio finale) 1. Il punteggio finale utile ai fini della graduatoria e' dato dalla somma del punteggio attribuito per i titoli e di quello conseguito nel colloquio. 2. Sulla base del punteggio finale la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione dei candidati che hanno superato il concorso. 3. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarita' dei procedimenti, e' approvata la graduatoria di merito e l'elenco dei vincitori e degli idonei.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1992