Art. 76. (Modalita' di trasferimento) 1. Il trasferimento, a domanda, del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto delle esigenze di servizio, e' disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le commissioni di cui all'articolo 50 in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonche' la commissione consultiva di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 . 2. Il trasferimento d'ufficio del personale di cui al comma 3 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo dell'Amministrazione penitenziaria e' disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le commissioni di cui all'articolo 50 in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonche' la commissione consultiva di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 . 3. Nel caso in cui l'interessato non assuma servizio senza giustificato motivo, dopo il trasferimento nell'altro ruolo, decade dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera c, testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . 4. La commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n, 738, esprime il proprio parere sulla idoneita' del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 ad essere impiegato in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria. 5. La commissione, ai fini della formulazione del suddetto parere, puo' avvalersi del centro di reclutamento previsto dall' articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , ed eventualmente della consulenza di organismi civili e militari e di professionisti estranei all'amministrazione e tiene conto delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche citate dal comma 8 dell'articolo 75 e dell'esito della prova teorica e pratica di cui al comma 2. 6. Il personale interessato ha diritto di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. 7. ((Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)) , in relazione alla natura della prova cui va sottoposto il personale interessato, puo' chiamare a partecipare alle riunioni della commissione ((due funzionari del Corpo di polizia penitenziaria)) . 8. Il trasferimento del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato e' disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente. 9. Quest'ultima puo' sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalita' da fissarsi con decreto del Ministro competente. 10. L'amministrazione alla quale e' stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'articolo 75 si dovra' pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa. 11. Qualora nel termine sopraindicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta. 12. Nel periodo intercorrente, il personale e' collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneita'.
Versione
5 dicembre 1992
5 dicembre 1992
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Versione
20 febbraio 2020
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