Articolo 29 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Articolo 25Articolo 27
Versione
5 dicembre 1992
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Versione
11 giugno 1995
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Versione
7 luglio 2017
Art. 29. Promozione ad ispettore. 1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio, nella qualifica ((oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 28.)) . ((15)) ------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 41, comma 13) che "Le disposizioni di cui agli articoli 25 , 27 e 29 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , come novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d) ed f) del presente decreto si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026".
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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