Art. 80. (Divieto di riammissione in servizio) 1. Il personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75, trasferito ad altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o ad altre amministrazioni dello Stato non puo' essere riammesso nel ruolo di provenienza. ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4-13 novembre 2009, n. 294 (in G.U. 1a s.s. 18/11/2009, n. 46) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non consente, allorche' sia intervenuta la guarigione, la possibilita' di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza da parte del dipendente transitato a domanda in altri ruoli della Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, perche' giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche conseguenti a causa di servizio, all'assolvimento dei compiti di istituto."
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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4-13 novembre 2009, n. 294 (in G.U. 1a s.s. 18/11/2009, n. 46) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non consente, allorche' sia intervenuta la guarigione, la possibilita' di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza da parte del dipendente transitato a domanda in altri ruoli della Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, perche' giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche conseguenti a causa di servizio, all'assolvimento dei compiti di istituto."