Articolo 87 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
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5 dicembre 1992
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20 febbraio 2020
Art. 87. (Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza) 1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e' composta da un presidente scelto ((tra i dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria)) e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di 2› grado in una o piu' delle materie sulle quali vertono le prove di esame e ((tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria)) . 2. Svolge le funzioni di segretario ((un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria)) in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria e' composta da un presidente scelto ((tra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari)) . 4. Svolge le funzioni di segretario ((un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria)) in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 5. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate ((con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse)) . 7. Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. 8. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della Commissione o delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti o di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento. 9. Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , si provvede ((con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)) . 10. Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino piu' regioni, possono essere costituite una o piu' Commissioni esaminatrici. (( 10-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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