Art. 73. (Trattamento pensionistico nella fase di transizione) 1. Al personale cessato dal servizio dopo la data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , e prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano, qualora piu' favorevoli ed ai soli fini pensionistici, l'inquadramento ed il relativo trattamento economico spettanti al personale in servizio avente la stessa qualifica. 2. Al personale che alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , rivestiva il grado di maresciallo maggiore scelto o di maresciallo maggiore si applicano, ai soli fini pensionistici, l'inquadramento alla qualifica di ispettore capo ed il relativo trattamento economico. 3. Al personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia continua ad applicarsi l' articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543 . 4. Il predetto articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543 , si applica anche al personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie. 5. Nei confronti del personale di cui al comma 4 si applica il comma 2 dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1984, n. 34 , equiparando, agli effetti dell'aumento del quinto di servizio, l'indennita' penitenziaria alla indennita' pensionabile. 6. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del collocamento a riposo, puo' optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i limiti di eta' previsti dalle precedenti disposizioni.
Note all'art. 73, commi 3, 4 e 5:
- Il testo dell' art. 6 della legge n. 1543/1963 (Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato), e' il seguente:
"Art. 6. - I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed il personale delle corrispondenti categorie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile.
La pensione e' liquidata sulla base dell'importo complessivo dell'ultimo stipendio o paga e delle indennita' pensionabili godute. Essa e' ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata.
Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non piu' di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sara' aumentata del 3,60 per cento.
Nei riguardi dei carabinieri e finanzieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , modificati dall' art. 3 della legge 11 luglio 1956, n. 734 ".
- Il testo dell' art. 3, comma 2, della legge n. 34/1984 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di Polizia, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione) e' il seguente:
"L'indennita' mensile pensionabile e' altresi' valutabile ai fini del beneficio di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284 , limitatamente al personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia che espleta funzioni di polizia. Detto beneficio viene comunque conservato dal personale della Polizia di Stato in servizio al 25 aprile 1981".
L'art. 3, ultimo comma, della legge n. 284/1977 (Adeguamento e riordinamento di indennita' alle Forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari) dispone:
"Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennita' per servizio di istituto o di quelle indennita' da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967 , e' computato con l'aumento di un quinto".
Note all'art. 73, commi 3, 4 e 5:
- Il testo dell' art. 6 della legge n. 1543/1963 (Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato), e' il seguente:
"Art. 6. - I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed il personale delle corrispondenti categorie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile.
La pensione e' liquidata sulla base dell'importo complessivo dell'ultimo stipendio o paga e delle indennita' pensionabili godute. Essa e' ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata.
Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non piu' di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sara' aumentata del 3,60 per cento.
Nei riguardi dei carabinieri e finanzieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , modificati dall' art. 3 della legge 11 luglio 1956, n. 734 ".
- Il testo dell' art. 3, comma 2, della legge n. 34/1984 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di Polizia, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione) e' il seguente:
"L'indennita' mensile pensionabile e' altresi' valutabile ai fini del beneficio di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284 , limitatamente al personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia che espleta funzioni di polizia. Detto beneficio viene comunque conservato dal personale della Polizia di Stato in servizio al 25 aprile 1981".
L'art. 3, ultimo comma, della legge n. 284/1977 (Adeguamento e riordinamento di indennita' alle Forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari) dispone:
"Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennita' per servizio di istituto o di quelle indennita' da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967 , e' computato con l'aumento di un quinto".