Articolo 104 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Articolo 103Articolo 105
Versione
5 dicembre 1992
Art. 104. (Prova di esame per l'assunzione di allievi ispettori) 1. Gli esami consistono in due prove scritte ed un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:
Prove scritte:
a) elementi di diritto penale;
b) elementi sull'ordinamento penitenziario. 2. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su nozioni di diritto processuale penale, di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti e di diritto costituzionale. 3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse. 4. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avra' riportato almeno la votazione di sei decimi. 5. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle lingue straniere che sono indicate nei singoli bandi di concorso. 6. Ai candidati che superano la prova facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio. 7. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere il colloquio stesso. 8. La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1992
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