Articolo 71 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Articolo 70Articolo 72
Versione
5 dicembre 1992
Art. 71. (Limiti di eta') 1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di eta'. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , inquadrato nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio conserva i limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio, previsti dal precedente ordinamento.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1992
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