Articolo 45 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Articolo 44Articolo 47
Versione
5 dicembre 1992
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Versione
16 novembre 1996
Art. 45. (Giudizio complessivo) 1. L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui agli articoli 46, 47, 48, e 49, puo', con adeguata motivazione, variare in piu' o in meno, nei limiti indicati ((al comma 5)) dell'articolo 44, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio. 2. Ha altresi' facolta' di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento. 3. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli e' comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo. 4. Entro trenta giorni dalla comunicazione puo' ricorrere alle commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'articolo 50, con facolta' di inoltrare il ricorso in piego chiuso.
Entrata in vigore il 16 novembre 1996
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