Articolo 124 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Articolo 123Articolo 125
Versione
5 dicembre 1992
Art. 124. (Requisiti attitudinali. Disposizioni generali) 1. I candidati ai concorsi di cui all'articolo 123 sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalita' sufficientemente matura con stabilita' del tono dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie istanze istituzionali, di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di critica e di autocritica ed al livello di autostima.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente