Articolo 35 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Articolo 30 1Articolo 30 ter
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5 dicembre 1992
Art. 35. (Incompatibilita') 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria non puo' esercitare il commercio, l'industria ne' alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei casi di societa' cooperative edilizie, ricreative, culturali e sportive, di servizio socio-sanitario, tra consumatori non costituenti comunque attivita' commerciali.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1992
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