Articolo 117 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Articolo 116Articolo 106
Versione
5 dicembre 1992
Art. 117. (Colloquio) 1. Il candidato e' ammesso al colloquio quando il punteggio di cui all'articolo 116, rapportato in decimi, non risulti inferiore a tre decimi. 2. Ai candidati ammessi al colloquio e' data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere la prova d'esame. 3. Per lo svolgimento della prova si applicano le norme di cui all'articolo 94. 4. Il colloquio verte su nozioni di diritto penale e di diritto processuale penale, sui metodi e sulla organizzazione del trattamento penitenziario e sull'ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria. 5. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione non inferiore a sei decimi.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1992