Articolo 26 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Articolo 22Articolo 24
Versione
5 dicembre 1992
Art. 26. (Trattamento economico degli allievi e modalita' dei consorsi) 1. Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui al presente titolo e' determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui al comma 1, appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza del corso e' posto in aspettativa con il trattamento economico piu' favorevole. 3. Le modalita' dei concorsi, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al successivo titolo IV.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1992
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