Articolo 33 - Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta
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20 dicembre 1996
ART. 33
VISITE AMBULATORIALI E DOMICILIARI
L'attivita' medica viene prestata nello studio del pediatra o al domicilio. L'attivita' ambulatoriale, salvo i casi d'urgenza, viene di norma espletata attraverso un adeguato sistema di prenotazione. La visita domiciliare, qualora ritenuta necessaria, secondo la valutazione del pediatra, avuto riguardo alla non trasportabilita' dell'ammalato, deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovra' essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo. A cura della Azienda tali norme sono portate a conoscenza degli assistibili La chiamata urgenza recepita deve essere soddisfatta entro il piu' breve tempo possibile. Nelle giornate di sabato il medico non e' tenuto a svolgere attivita' ambulatoriale, ma e' obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore dieci dello stesso giorno, nonche' quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo pero' di effettuare attivita' ambulatoriale per i medici che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1996
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