comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 1. La disposizione recata dall' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , deve intendersi nel senso che la stessa non si applica alla materia tributaria.
2. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 , e' sostituito dal seguente:
" 1. L'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che, oltre a presentare requisiti fissati dalle decisioni della Commissione delle Comunita' europee del 9 dicembre 1992 e del 1 marzo 1995 per l'applicazione residuale della legge 1 marzo 1986, n. 64 , siano divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993, ancorche' alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze; l'agevolazione di cui all' articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64 , resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria entro la suddetta data.
L'agevolazione di cui all' articolo 14, comma 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64 , e' applicabile agli utili dichiarati entro il 31 dicembre 1993.".