Articolo 12 del Decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244
Articolo 11Articolo 13
Versione
24 giugno 1995
Art. 12. Accelerazione delle agevolazioni alle attivita' produttive 1. Per le iniziative inserite nell'elenco di cui all' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 , il cui stato di avanzamento della spesa sia non inferiore al 75 per cento del suo costo complessivo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito dell'emanazione dei relativi provvedimenti di concessione, dispone che il versamento di una quota del contributo in conto capitale o del contributo in conto canoni venga erogato secondo le modalita' che seguono:
a) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate in detto elenco con uno stato di avanzamento pari al 100 per cento la quota e' pari al 90 per cento del contributo concesso;
b) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate nell'elenco con uno stato di avanzamento inferiore al 100 per cento la quota e' pari al 70 per cento dello stato di avanzamento medesimo;
c) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto canoni e per quelle che beneficiano di contributi all'acquisto di servizi reali la quota e' pari al 100 per cento dello stato di avanzamento della spesa.
2. Il versamento di cui al comma 1 e' effettuato, nei limiti delle risorse disponibili in relazione alla normativa applicata e sulla base dell'ordine dell'elenco, in favore degli istituti creditizi e delle societa' di leasing convenzionati per l'istruttoria che provvedono, con valuta alla data di incasso di detto versamento e fatte salve le disposizioni previste per le operazioni di locazione finanziaria, all'accreditamento alle imprese beneficiarie. Salvo il rispetto della normativa antimafia, ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni e integrazioni, l'accreditamento e' disposto dagli enti istruttori, previa acquisizione della certificazione relativa alla vigenza dell'impresa e all'inesistenza di procedure concorsuali, nonche' di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa dal legale rappresentante della impresa beneficiaria, attestante la sussistenza dei requisiti per l'erogazione delle quote di contributo di cui al comma 1, nonche' di eventuali cessioni di credito o di procure all'incasso, notificate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle forme di legge, relative ai contributi concessi. Qualora siano state rilasciate le predette cessioni o procure, le imprese interessate provvederanno a fornire tempestivamente agli istituti di credito competenti per l'accreditamento del contributo gli atti relativi alle cessioni o alle procure medesime; in tal caso gli istituti provvederanno ad accreditare i contributi in favore dei soggetti nei confronti dei quali operano dette cessioni e procure. La documentazione di cui al presente comma deve essere presentata dalle imprese beneficiarie agli enti istruttori entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta degli enti medesimi.
3. Le imprese che hanno beneficiato delle erogazioni effettuate con le modalita' di cui al presente articolo devono presentare agli enti istruttori, entro il termine perentorio di novanta giorni dal versamento delle somme disposto in favore delle imprese medesime, ai sensi del comma 2, la documentazione prevista dalla normativa vigente per l'erogazione delle quote di contributo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. Decorso inutilmente tale termine, su comunicazione dell'ente istruttore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi calcolati secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 3 maggio 1989, n. 233.
4. Gli istituti di credito e le societa' di leasing inviano semestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo delle somme agli stessi versate. Qualora, sulla base della documentazione di cui al comma 2 o per la mancata produzione della stessa, si siano verificate, nel predetto periodo, cause ostative all'erogazione dei contributi in favore delle imprese beneficiarie, gli enti istruttori, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti e macchinari, provvedono al versamento dell'importo relativo, maggiorato degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento del versamento delle somme agli enti istruttori, all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo stesso e' riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della successiva riassegnazione alla sezione del fondo di cui all' articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 .
Entrata in vigore il 24 giugno 1995
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