Art. 25. (( (Differimento di termini). ))
(( 1. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 di cui all' articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232 , e' differito al 30 novembre 1995. La regolarizzazione puo' avvenire secondo le modalita' fissate dagli enti impositori anche in cinque rate bimestrali di eguale importo, di cui la prima entro il 30 novembre 1995; la seconda entro il 31 gennaio 1996; la terza entro il 31 marzo 1996; la quarta entro il 31 maggio 1996; la quinta entro il 31 luglio 1996. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso di interesse legale per il periodo di differimento.
2. I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, gia' scaduti o in scadenza entro il 1 dicembre 1995, sono differiti a tale data.
3. Oltre al beneficio di cui al comma 2, e fatte salve le modalita' di rateizzazione previste dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, i contribuenti, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, possono fruire di un'ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, in funzione delle seguenti nuove decorrenze iniziali: per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera a), del medesimo decreto, a decorrere dal 5 luglio 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera b), dal mese di aprile 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera c), dal mese di gennaio 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera d), dal mese di febbraio 1997 per i tributi iscritti a ruolo e dal mese di gennaio 1997 per quelli riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo; per gli adempimenti di cui all'articolo 2, dal mese di ottobre 1997, ivi comprese le ritenute effettuate ai lavoratori e non rimborsate agli stessi. Tale ulteriore beneficio e' concesso dietro corresponsione, per il periodo dal 2 dicembre 1995 alle sopraindicate date di riferimento. degli interessi calcolati sulla base del tasso d'interesse legale sugli importi previsti in relazione alle due diverse modalita' di pagamento stabilite nel predetto decreto interministeriale 31 luglio 1993.
4. I termini di cui all'articolo 1, lettera d) ed e), nonche' quelli di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1993, non modificati dal successivo citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, gia' scaduti o in scadenza entro il 1 dicembre 1995, possono essere differiti, previa presentazione di apposita istanza con le modalita' ed i termini di cui al comma 3, al 1 dicembre 1996 dietro corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 2 dicembre 1995.
5. Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo)).
(( 1. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 di cui all' articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232 , e' differito al 30 novembre 1995. La regolarizzazione puo' avvenire secondo le modalita' fissate dagli enti impositori anche in cinque rate bimestrali di eguale importo, di cui la prima entro il 30 novembre 1995; la seconda entro il 31 gennaio 1996; la terza entro il 31 marzo 1996; la quarta entro il 31 maggio 1996; la quinta entro il 31 luglio 1996. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso di interesse legale per il periodo di differimento.
2. I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, gia' scaduti o in scadenza entro il 1 dicembre 1995, sono differiti a tale data.
3. Oltre al beneficio di cui al comma 2, e fatte salve le modalita' di rateizzazione previste dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, i contribuenti, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, possono fruire di un'ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, in funzione delle seguenti nuove decorrenze iniziali: per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera a), del medesimo decreto, a decorrere dal 5 luglio 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera b), dal mese di aprile 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera c), dal mese di gennaio 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera d), dal mese di febbraio 1997 per i tributi iscritti a ruolo e dal mese di gennaio 1997 per quelli riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo; per gli adempimenti di cui all'articolo 2, dal mese di ottobre 1997, ivi comprese le ritenute effettuate ai lavoratori e non rimborsate agli stessi. Tale ulteriore beneficio e' concesso dietro corresponsione, per il periodo dal 2 dicembre 1995 alle sopraindicate date di riferimento. degli interessi calcolati sulla base del tasso d'interesse legale sugli importi previsti in relazione alle due diverse modalita' di pagamento stabilite nel predetto decreto interministeriale 31 luglio 1993.
4. I termini di cui all'articolo 1, lettera d) ed e), nonche' quelli di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1993, non modificati dal successivo citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, gia' scaduti o in scadenza entro il 1 dicembre 1995, possono essere differiti, previa presentazione di apposita istanza con le modalita' ed i termini di cui al comma 3, al 1 dicembre 1996 dietro corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 2 dicembre 1995.
5. Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo)).