Articolo 21 del Decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244
Articolo 22Articolo 21 bis
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24 giugno 1995
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21 maggio 1999
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23 maggio 1999
Art. 21. Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. 1. Le imprese ammesse al contributo di cui all' articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprieta' il lotto di terreno a esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilita' relativo al programma di investimenti oggetto di agevolazione. (9)
2. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede al perfezionamento del trasferimento in proprieta' dei lotti alle imprese nel termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro delle richieste, che devono essere accompagnate dalla presentazione del certificato di collaudo, del certificato di vigenza e della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , in ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della produzione o della occupazione.
(( 3. Per le esigenze connesse con il recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata ai sensi dell' articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 , il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o la regione nel cui territorio i beni stessi si trovino ove ne sia gia' intervenuta la consegna di cui all' articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , possono procedere d'ufficio al loro sgombero da persone e cose, dandone idoneo preavviso al detentore ed all'eventuale curatore fallimentare o commissario giudiziale ove i beni risultino assoggettati a procedura concorsuale. L'amministrazione procedente redige indi uno stato di consistenza degli immobili e l'inventario dei beni mobili in essi rinvenuti, con adozione delle piu' opportune cautele a salvaguardia dei diritti di terzi su questi ultimi e con assegnazione di un congruo termine per il loro asporto da parte di chi ne abbia diritto. In caso di contestazioni o di non pronta reperibilita' dei soggetti interessati, la stessa amministrazione puo' affidare ad un custode i beni che non le appartengano, stabilendo le modalita' della custodia. Le spese del procedimento, ove promosso dallo Stato, fanno carico alle disponibilita' di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 . )) 3-bis. Per le esigenze connnesse al recupero degli stabilimenti realizzati con i finanziamenti di cui all' articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a rivedere i provvedimenti di revoca dei contributi concessi nei casi in cui i concessionari dimostrino di aver realizzato almeno il 90 per cento dello stato di avanzamento e di essere grado di garantire livelli di produzione e di occupazione pari ad almeno il 70 per cento di quelli previsti dal disciplinare.
4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 341 .

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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 11 maggio 1999, n. 140 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "L' articolo 21, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , come modificato dall' articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , va interpretato nel senso che la determinazione al 50 per cento dell'occupazione o della produzione si riferisce a tutti gli indici occupazionali e produttivi contenuti nei disciplinari allegati ai decreti di ammissione ai benefici di cui all' articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni."
Entrata in vigore il 23 maggio 1999
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