Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254
Articolo 19Articolo 21
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31 dicembre 2005
Art. 20. Approvazione del bilancio d'esercizio 1. Il bilancio d'esercizio con i relativi allegati e' approvato dal consiglio, su proposta della giunta, entro il mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2005
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