Articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254
Articolo 42Articolo 44
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31 dicembre 2005
Art. 43. Servizio di cassa interna 1. Il segretario generale puo' autorizzare l'istituzione di servizi di cassa interni per la sede centrale e per particolari strutture organiche.
2. L'incarico di cassiere e' conferito con determinazione del segretario generale per una durata determinata e comunque non superiore a tre anni, ed e' rinnovabile. Con tale atto e' anche nominato il dipendente incaricato di sostituire il cassiere in caso di assenza o di impedimento.
3. Non e' ammessa da parte del cassiere la facolta' di delega delle proprie funzioni rimanendo ferma in ogni caso la personale responsabilita' del medesimo o del suo sostituto.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2005
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