Articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254
Articolo 36Articolo 38
Versione
31 dicembre 2005
Art. 37. Conto giudiziale 1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio l'istituto cassiere e il responsabile del servizio di cassa interno devono rendere, in ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 274 , il conto della loro gestione secondo i modelli E ed F, allegati al presente regolamento.
Nota all'art. 37:
- Per il testo dell' art. 4 della legge n. 274 del 1998 , si veda nelle note alla premessa.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2005
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