Articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254
Articolo 33Articolo 35
Versione
31 dicembre 2005
Art. 34. Responsabilita' 1. I revisori dei conti sono responsabili delle attestazioni fatte e osservano il segreto professionale sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio, salvo il dovere di informazione previsto nei confronti degli organi vigilanti e di controllo e dalle disposizioni di legge.
2. I revisori dei conti effettuano la denuncia alla competente procura regionale presso la sezione giurisdizionale della corte dei conti nei casi previsti dall'articolo 33, se chi vi e' obbligato non vi provvede.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2005
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