Articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254
Articolo 70Articolo 72
Versione
31 dicembre 2005
Art. 71. Contratti 1. La scelta dei contraenti e la stipula dei contratti avviene secondo le norme del diritto privato.
2. I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo inferiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia sono ispirati a criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare in ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati, la trasparenza della scelta dei contraenti e la parita' di trattamento tra i contraenti stessi.
3. I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo superiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia sono regolati in conformita' alle relative disposizioni.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2005
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