Articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254
Articolo 43Articolo 45
Versione
31 dicembre 2005
Art. 44. Gestione della cassa 1. Il cassiere e' dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del segretario generale, di un fondo non superiore a euro 10.000, elevabile per particolari esigenze a euro 35.000, reintegrabile, durante l'esercizio, previa rendicontazione delle somme gia' spese. Detti valori possono essere aggiornati, sulla base dell'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per impiegati ed operai, con delibera del consiglio, contestualmente alla approvazione della programmazione pluriennale, di cui all'articolo 4.
2. Il cassiere, previa autorizzazione del provveditore, provvede con il fondo al pagamento di oneri per il funzionamento degli uffici, per riparazioni e manutenzioni di beni, per spese postali, per la gestione degli automezzi, per l'acquisto di giornali, di pubblicazioni periodiche, di medaglie e divise di servizio.
3. Il cassiere puo' inoltre far fronte con il fondo a tutti quei lavori, provviste e forniture di beni e servizi urgenti il cui importo unitario non superi euro 2.500 oltre IVA e, con lo stesso fondo e nei limiti del medesimo, puo' sostenere spese per motivi di rappresentanza ai sensi dell'articolo 63.
4. Gravano sul fondo gli anticipi per missioni, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
5. Tutte le operazioni di cassa sono annotate su un unico registro cronologico; il reintegro del fondo avviene mediante mandati ogni volta che si rende necessario, su distinta compilata dal provveditore, suddivisa per conti di oneri e corredata dai documenti giustificativi; sono ammessi gli scontrini fiscali.
6. Il rendiconto dei pagamenti effettuati a carico del fondo e predisposto dal provveditore, e' sottoposto, mensilmente, per la ratifica al dirigente dell'area economico-finanziaria.
7. Il dirigente dell'area economico-finanziaria effettua, almeno trimestralmente, la verifica della cassa e delle relative scritture, redigendo apposito verbale.
8. Il cassiere provvede all'acquisto, alla conservazione e alla distribuzione dei valori bollati. Egli detiene le somme ed i valori che pervengono alla camera di commercio, ne effettua il versamento all'istituto cassiere ed a tale fine cura la tenuta di appositi registri numerati e vidimati dal dirigente dell'area economico-finanziaria e dal provveditore.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2005
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