Articolo 23 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462
Articolo 22Articolo 24
Versione
1 aprile 1922
>
Versione
1 dicembre 1923
>
Versione
6 giugno 1924
Art. 23.


I benefici di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto relativi agli ufficiali, sono estesi ai sottufficiali della R. marina ed a quelli delle Capitanerie di porto, agli effetti della attribuzione delle paghe o degli stipendi inerenti al grado che i sottufficiali stessi rivestono all'entrata in vigore del presente decreto.

((Qualora detti sottufficiali raggiungano il massimo della paga o dello stipendio stabiliti nel proprio grado per effetto degli anni di servizio, oppure mediante la valutazione di una parte soltanto dei benefici concessi dagli articoli suddetti, i benefici stessi o la rimanente parte di essi verranno computati in occasione di successive promozioni))

I sottufficiali della R. Marina, i quali siano richiamati in servizio posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non abbiano mai goduto dei benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 (pur trovandosi nelle condizioni richieste per averne diritto) avranno il trattamento stabilita dagli articoli stessi.
Entrata in vigore il 6 giugno 1924
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente