Art. 23.
I benefici di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto relativi agli ufficiali, sono estesi ai sottufficiali della R. marina ed a quelli delle Capitanerie di porto, agli effetti della attribuzione delle paghe o degli stipendi inerenti al grado che i sottufficiali stessi rivestono all'entrata in vigore del presente decreto.
((Qualora detti sottufficiali raggiungano il massimo della paga o dello stipendio stabiliti nel proprio grado per effetto degli anni di servizio, oppure mediante la valutazione di una parte soltanto dei benefici concessi dagli articoli suddetti, i benefici stessi o la rimanente parte di essi verranno computati in occasione di successive promozioni))
I sottufficiali della R. Marina, i quali siano richiamati in servizio posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non abbiano mai goduto dei benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 (pur trovandosi nelle condizioni richieste per averne diritto) avranno il trattamento stabilita dagli articoli stessi.
I benefici di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto relativi agli ufficiali, sono estesi ai sottufficiali della R. marina ed a quelli delle Capitanerie di porto, agli effetti della attribuzione delle paghe o degli stipendi inerenti al grado che i sottufficiali stessi rivestono all'entrata in vigore del presente decreto.
((Qualora detti sottufficiali raggiungano il massimo della paga o dello stipendio stabiliti nel proprio grado per effetto degli anni di servizio, oppure mediante la valutazione di una parte soltanto dei benefici concessi dagli articoli suddetti, i benefici stessi o la rimanente parte di essi verranno computati in occasione di successive promozioni))
I sottufficiali della R. Marina, i quali siano richiamati in servizio posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non abbiano mai goduto dei benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 (pur trovandosi nelle condizioni richieste per averne diritto) avranno il trattamento stabilita dagli articoli stessi.