Art. 6.
Agli ufficiali della R. marina (compresi quelli delle categorie in congedo), i quali durante la guerra 1915-918 abbiano prestato servizio nelle destinazioni qui di seguito indicate, il tempo trascorso in quelle destinazioni sara' computato in aumento agli effetti della determinazione dello stipendio, con le norme pure qui di seguito indicate.
E' considerato agli effetti del precedente comma il tempo passato:
a) su R. navi in armamento (escluse le navi di uso locale adibite ad impiego interno nei porti), o navi da guerra alleate nonche' su navi mercantili requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento guerresco, le quali navi mercantili furono effettivamente impiegate in servizio di trasporto o di guerra in mare largo;
b) alla dipendenza od in concorso dell'esercito operante;
c) ((sul litorale adriatico e su quella parte del litorale ionico dichiarato in stato di guerra, per servizi inerenti alla difesa))
d) sul litorale della Libia e nelle Isole dell'Egeo per servizi inerenti alla difesa;
e) su aeronavi armate o presso squadriglie di aviazione (limitatamente al personale di volo), sempre quando destinate normalmente a servizi bellici.
((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 18 DICEMBRE 1922, N. 1637 CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 21 MARZO 1926, N. 597))
Il tempo di cui sopra non e' computabile per coloro che non abbiano serbato buona condotta o che abbiano riportato condanne per reati commessi durante lo stesso periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, anche se amnistiati.
Il tempo trascorso lontano dalle sopraindicate destinazioni di guerra per ferite o malattie dipendenti dalla guerra nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, si considera passato presso quelle destinazioni.
Il tempo trascorso in prigionia non dipendente da cause imputabili all'ufficiale, si considera pure come passato presso le sopraindicate destinazioni di guerra, fino alla data del rimpatrio, ed, in ogni caso, non oltre le date di armistizio sui vari fronti.
A favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 , o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 , e' computato come servizio prestato nelle destinazioni di guerra quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidita' (che determinarono l'allontanamento dalle destinazioni stesse) alla data di armistizio sui vari fronti.
Agli ufficiali della R. marina (compresi quelli delle categorie in congedo), i quali durante la guerra 1915-918 abbiano prestato servizio nelle destinazioni qui di seguito indicate, il tempo trascorso in quelle destinazioni sara' computato in aumento agli effetti della determinazione dello stipendio, con le norme pure qui di seguito indicate.
E' considerato agli effetti del precedente comma il tempo passato:
a) su R. navi in armamento (escluse le navi di uso locale adibite ad impiego interno nei porti), o navi da guerra alleate nonche' su navi mercantili requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento guerresco, le quali navi mercantili furono effettivamente impiegate in servizio di trasporto o di guerra in mare largo;
b) alla dipendenza od in concorso dell'esercito operante;
c) ((sul litorale adriatico e su quella parte del litorale ionico dichiarato in stato di guerra, per servizi inerenti alla difesa))
d) sul litorale della Libia e nelle Isole dell'Egeo per servizi inerenti alla difesa;
e) su aeronavi armate o presso squadriglie di aviazione (limitatamente al personale di volo), sempre quando destinate normalmente a servizi bellici.
((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 18 DICEMBRE 1922, N. 1637 CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 21 MARZO 1926, N. 597))
Il tempo di cui sopra non e' computabile per coloro che non abbiano serbato buona condotta o che abbiano riportato condanne per reati commessi durante lo stesso periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, anche se amnistiati.
Il tempo trascorso lontano dalle sopraindicate destinazioni di guerra per ferite o malattie dipendenti dalla guerra nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, si considera passato presso quelle destinazioni.
Il tempo trascorso in prigionia non dipendente da cause imputabili all'ufficiale, si considera pure come passato presso le sopraindicate destinazioni di guerra, fino alla data del rimpatrio, ed, in ogni caso, non oltre le date di armistizio sui vari fronti.
A favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 , o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 , e' computato come servizio prestato nelle destinazioni di guerra quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidita' (che determinarono l'allontanamento dalle destinazioni stesse) alla data di armistizio sui vari fronti.