Articolo 5 del Decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495
Articolo 4Articolo 6
Versione
26 agosto 1994
Art. 5. Partecipazione al procedimento 1. Presso ciascuna sede dell'amministrazione sono rese note, tramite affissione in appositi albi o con altre forme di pubblicita' determinate dall'amministrazione medesima, le modalita' per prendere visione degli atti ai sensi dell' art. 10, lettera a), della legge n. 241 del 1990 .
2. Ai sensi dell' art. 10, lettera b), della legge 241 del 1990 , i soggetti che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine pari ai due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.
3. L'atto d'intervento dei soggetti di cui al comma precedente contiene tutti gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale e' riferito l'intervento, i motivi, le generalita' e il domicilio dell'interveniente.
Nota all'art. 5:
- Si trascrive il testo dell' art. 10 della legge n. 241/1990 :
"Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentazione memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".
Entrata in vigore il 26 agosto 1994
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