Articolo 10 del Decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495
Articolo 9Articolo 11
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26 agosto 1994
Art. 10. Integrazioni e modificazioni del presente regolamento 1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro per i beni culturali e ambientali verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.
Entrata in vigore il 26 agosto 1994
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