Articolo 9 del Decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495
Articolo 8Articolo 10
Versione
26 agosto 1994
Art. 9. Responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa assegnataria del procedimento.
2. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare, con atto formale, ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
3. Il nominativo del responsabile del procedimento e l'unita' organizzativa sono comunicati ai soggetti di cui all' art. 7 della legge n. 241 del 1990 nelle forme previste dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento.
4. Il responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate all' art. 6 della legge n. 241 del 1990 nonche' quelle risultanti dalle disposizioni organizzative e di servizio, ivi comprese quelle concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e suc- cessive modificazioni e integrazioni.
Note all'art. 9:
- Si trascrive il testo dell' art. 6 della legge n. 241/1990 ;
"Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incom- plete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indicazione o, avendone la competenza, in- dice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione".
- Per il testo dell'art. 7 della medesima legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.
- La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.
Entrata in vigore il 26 agosto 1994
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