Articolo 10 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226
Articolo 9
Versione
30 giugno 2001
>
Versione
11 agosto 2004
Art. 10. Disposizioni finanziarie 1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 7 miliardi e 601 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, di cui 6,896 miliardi relativi all'articolo 2 e 705 milioni relativi all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 , come da ultimo rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .
(( 1-bis. A decorrere dall'anno 2004, per gli oneri derivanti dall'articolo 2 e' autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui e per gli oneri derivanti dall'articolo 3 e' autorizzata la spesa massima di euro 2.326.000 annui. A decorrere dal medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 e' rideterminata quanto a euro 100.000 annui per l'attuazione dell'articolo 2 e quanto ad euro 2.326.000 annui per l'attuazione dell'articolo 3. )) 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 11 agosto 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente