Articolo 4 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226
Articolo 3Articolo 5
Versione
30 giugno 2001
Art. 4. Distretti di pesca 1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilita', e' prevista l'istituzione di distretti di pesca. Sono considerati distretti di pesca le aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.
2. Le modalita' di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite, su proposta della regione o delle regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni nazionali di categoria.
Entrata in vigore il 30 giugno 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente