Art. 1. Articolo unico.
Fino al 31 dicembre 1948, sono sospesi gli esami previsti dall' art. 14, secondo comma, del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122 , convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919 , per l'ammissione allo scrutinio per le promozioni ai gradi di vice procuratore militare o giudice relatore e di cancelliere capo di tribunale militare.
Le promozioni agli anzidetti gradi sono conferite, sino al 31 dicembre 1948, secondo le norme di cui all' art. 2, primo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1378 .
Fino al 31 dicembre 1948, sono sospesi gli esami previsti dall' art. 14, secondo comma, del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122 , convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919 , per l'ammissione allo scrutinio per le promozioni ai gradi di vice procuratore militare o giudice relatore e di cancelliere capo di tribunale militare.
Le promozioni agli anzidetti gradi sono conferite, sino al 31 dicembre 1948, secondo le norme di cui all' art. 2, primo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1378 .