2. Conservano l'accesso alla banca dati i soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I tempi e le modalita' di accesso degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 4 sono stabiliti con successive circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato da comunicare agli enti e ai soggetti interessati.
Note all'art. 7:
Per il riferimento al testo dell' articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , si veda nelle note alle premesse.