Articolo 7 del Decreto 3 febbraio 2012, n. 26
Articolo 6
Versione
7 aprile 2012
Art. 7. Disposizioni finali e transitorie 1. Non e' consentito l'utilizzo dei dati SIOPE per finalita' diverse da quelle previste nel presente regolamento e per costituire nuove ed autonome banche dati pubbliche ad eccezione della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
2. Conservano l'accesso alla banca dati i soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I tempi e le modalita' di accesso degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 4 sono stabiliti con successive circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato da comunicare agli enti e ai soggetti interessati.
Note all'art. 7:
Per il riferimento al testo dell' articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 7 aprile 2012
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