Articolo 3 del Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180
Articolo 2Articolo 3 bis
Versione
10 novembre 2008
>
Versione
10 gennaio 2009
Art. 3. Disposizioni per il diritto allo
studio universitario dei capaci e dei meritevoli 1. Al fine di favorire la mobilita' degli studenti garantendo l'esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 , e' integrato di 65 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui all' articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 , e' incrementato per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.
3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 ((, per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 per 405 milioni di euro relativamente al comma 2,)) si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all' articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.
(( 3-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 , le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni". ))
Entrata in vigore il 10 gennaio 2009
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente