Art. 3. Seminativi oggetto di ritiro 1. I seminativi che possono essere oggetto di ritiro sono quelli indicati alla lettera D dell'allegato I del regolamento CEE n. 571/88 e definiti nell'allegato alla decisione n. 83/461/CEE della Commissione, escluse le terre di cui al punto D/21 e le terre adibite a produzioni non soggette ad un'organizzazione comune di mercato, ed effettivamente coltivati nel periodo compreso tra il 1 settembre 1987 ed il 30 aprile 1988. 2. Sono, tuttavia, escluse dal beneficio le superfici aziendali convertite in seminativi nel corso del primo semestre dell'anno 1988. 3. La superficie, che puo' essere ritirata dalla produzione, deve rappresentare almeno il 20 per cento di seminativi appartenenti all'azienda al momento della presentazione della domanda, fermo restando che la superficie minima da ritirare dalla produzione non puo' essere inferiore ad un ettaro. 4. Se la superficie di cui al comma precedente comprende piu' particelle non contigue, ognuna di esse deve avere un'estensione non inferiore a mezzo ettaro, fatta salva la deroga prevista all'art. 6, ultimo comma. 5. Se la superficie da ritirare e' interessata dalla consociazione tra colture di seminativi e coltivazioni permanenti, l'aiuto puo' essere concesso soltanto alle condizioni previste dall'art. 2, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 1272/88, sempreche' la superficie sia stata utilizzata a seminativi durante il periodo di riferimento di cui comma 1 del presente articolo.
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14 marzo 1990
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