Articolo 12 - Convenzione della Legge 29 aprile 2015, n. 57
Articolo 11Articolo 13
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13 maggio 2015
Articolo 12

Le Parti si impegnano:
i. a prestarsi reciprocamente un'assistenza tecnica e scientifica, concretizzata in uno scambio di esperienze e di esperti in materie relative al patrimonio archeologico;
ii. a favorire nel quadro delle legislazioni nazionali pertinenti o degli accordi internazionali di cui sono parti gli scambi di specialisti in conservazione del patrimonio archeologico, ivi compreso nel settore della formazione professionale permanente.

Entrata in vigore il 13 maggio 2015