Articolo 8 - Convenzione della Legge 29 aprile 2015, n. 57
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13 maggio 2015
Articolo 8

Ciascuna Parte si impegna:
i. ad agevolare lo scambio sul piano nazionale o internazionale di elementi del patrimonio archeologico a fini scientifici professionali adottando ogni disposizione utile affinche' tale divulgazione non pregiudichi in alcun modo il valore culturale e scientifico di questi elementi:
ii. a suscitare scambi di informazione sulle ricerche archeologiche e sugli scavi in corso, ed a contribuire all'organizzazione di programmi di ricerca internazionali.

Entrata in vigore il 13 maggio 2015