Art. 10.
La notificazione di atti di procedura relativi a giudizi civili o commerciali vertenti in uno dei due Stati sara' eseguita, nel territorio dell'altro Stato, dall'autorita' competente in base alla legge dello Stato stesso, su richiesta della parte interessata o dell'autorita' giurisdizionale avanti alla quale pende il giudizio.
Le autorita' giurisdizionali di ciascuno dei due Stati potranno richiedere quelle dell'altro Stato per l'esecuzione di atti istruttori o di qualsiasi altro atto di procedura, relativi a giudizi civili o commerciali vertenti avanti alle prime. L'esecuzione della rogatoria avverra' nelle forme stabilite dalla legge dello Stato dove essa deve aver luogo, su richiesta della parte interessata o della autorita' giurisdizionale avanti alla quale verte il giudizio.
Per tutto quanto concerne le materie prevedute dai due commi precedenti le autorita' giurisdizionali dei due Stati corrisponderanno direttamente fra di loro.
Le spese di notificazione degli atti e dell'esecuzione delle commissioni rogatorie fanno carico alla parte interessata e sono da questa direttamente anticipate all'autorita' richiesta, salvo che si tratti di un atto che, secondo la legge dello Stato richiedente, deve essere eseguito di ufficio, nel qual caso la spesa rimane a carico dello Stato richiesto senza diritto a rimborso.
La notificazione di atti di procedura relativi a giudizi civili o commerciali vertenti in uno dei due Stati sara' eseguita, nel territorio dell'altro Stato, dall'autorita' competente in base alla legge dello Stato stesso, su richiesta della parte interessata o dell'autorita' giurisdizionale avanti alla quale pende il giudizio.
Le autorita' giurisdizionali di ciascuno dei due Stati potranno richiedere quelle dell'altro Stato per l'esecuzione di atti istruttori o di qualsiasi altro atto di procedura, relativi a giudizi civili o commerciali vertenti avanti alle prime. L'esecuzione della rogatoria avverra' nelle forme stabilite dalla legge dello Stato dove essa deve aver luogo, su richiesta della parte interessata o della autorita' giurisdizionale avanti alla quale verte il giudizio.
Per tutto quanto concerne le materie prevedute dai due commi precedenti le autorita' giurisdizionali dei due Stati corrisponderanno direttamente fra di loro.
Le spese di notificazione degli atti e dell'esecuzione delle commissioni rogatorie fanno carico alla parte interessata e sono da questa direttamente anticipate all'autorita' richiesta, salvo che si tratti di un atto che, secondo la legge dello Stato richiedente, deve essere eseguito di ufficio, nel qual caso la spesa rimane a carico dello Stato richiesto senza diritto a rimborso.