Articolo 4 - Convenzione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino
Articolo 3Articolo 5
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1 ottobre 1939
Art. 4.

I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parita' di condizioni con i nazionali.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1939
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