Articolo 36 - Convenzione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino
Articolo 35Articolo 37
Versione
1 ottobre 1939
Art. 36.

Le autorita' amministrative dei due Stati si presteranno reciproca assistenza per la notificazione di atti, la comunicazione di notizie e l'esecuzione di accertamenti.

A tal fine, dette autorita' corrisponderanno direttamente fra esse.

L'adempimento degli obblighi derivanti da questo articolo non da' luogo a rimborso di spese da parte dello Stato richiedente.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1939
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