Le autorita' amministrative dei due Stati si presteranno reciproca assistenza per la notificazione di atti, la comunicazione di notizie e l'esecuzione di accertamenti.
A tal fine, dette autorita' corrisponderanno direttamente fra esse.
L'adempimento degli obblighi derivanti da questo articolo non da' luogo a rimborso di spese da parte dello Stato richiedente.