Articolo 3 del Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96
Articolo 2 bisArticolo 6
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2 aprile 1995
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1 giugno 1995
Art. 3. 1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360 , le parole: "Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "Fino al (( 31 dicembre 1995 )) ," e le parole: "a Venezia insulare, alle isole della laguna" sono sostituite dalle seguenti: "al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, (( al Lido )) , al litorale di Pellestrina". (( 1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360 , le parole: "documentate necessita'" sono sostituite dalle seguenti: "accertate necessita'".
1-ter. All' articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360 , dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il pretore competente ai sensi dell' articolo 26 del codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilita' della sospensione, verso cui e' ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile . Il provvedimento che nega la sospensione e dispone il rilascio dell'immobile perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi dal momento in cui ha acquisito la disponibilita' dell'immobile, non lo adibisca all'uso per il quale aveva agito. Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a dodici mensilita' del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco" )) 2. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360 , sono soppresse le parole: "e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica".
3. All' articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 , dopo il comma 2 (( sono inseriti i seguenti: ))
" 2-bis. Il diritto di prelazione non puo' essere esercitato nei seguenti casi:
a) quando la cessione delle quote di proprieta', ovvero il trasferimento della proprieta', e' a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;
b) quando il trasferimento della proprieta' di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino a trasferire nell'immobile la propria residenza entro centottanta giorni.
(( 2-ter. Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che le effettua e' esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al regio decreto 26 luglio 1896, n. 361." )) .
4. Le disposizioni di cui all' articolo 4, comma 8, della legge 8 novembre 1991, n. 360 , si applicano anche al comune di Chioggia. Solo a tal fine il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si intende riferito alla data di entrata in vigore del presente decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita con quella del 31 dicembre 1992.
5. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139 , e' sostituito dal seguente:
" 4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all' articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 , e all' articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 novembre 1991, n. 360 , sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993, di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996.".
6. All' articolo 6, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre 1984, n. 798 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nell'ambito dell'intero territorio comunale".
(( 6-bis. All' articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 . Le relative tariffe sono determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di quelle previste dall'articolo 44 del presente decreto.
Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse gia' riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti" ))
Entrata in vigore il 1 giugno 1995
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