Articolo 5 bis del Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96
Articolo 5Articolo 6
Versione
1 giugno 1995
Art. 5-bis. (( 1. Le disposizioni di cui all' articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , nonche' all' articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 502 , si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994 ))
Entrata in vigore il 1 giugno 1995
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente