Articolo 117 del Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993
Articolo 116Articolo 118
Versione
9 settembre 1928
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Versione
9 maggio 2025
Art. 117. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025
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