Articolo 29 della Legge 31 marzo 1956, n. 293
Articolo 28Articolo 30
Versione
12 maggio 1956
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Versione
15 novembre 1996
Art. 29.
Ove l'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione, cessi dal prestare servizio o passi nella categoria dirigenti, non possa o non voglia avvalersi delle facolta' indicate nei precedenti articoli 27 e 28 oppure, dopo essersi avvalso delle facolta' di cui al medesimo art. 28, sospenda i versamenti per piu' di un anno, e' provveduto a cura del Fondo allo aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a norma della disposizione del sesto comma del precedente art. 27, detraendosi l'importo dei contributi da attribuire alla predetta assicurazione dall'ammontare dei contributi versati al Fondo a favore dell'iscritto. ((4)) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 16 SETTEMBRE 1996, N. 562))
La norma contenuta nel presente articolo non trova applicazione nella ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 28.
--------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 562 ha disposto (con l'art. 3 comma 14) che "Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 28 e dal primo comma dell'art. 29 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , e in deroga a quanto ivi previsto, la posizione assicurativa e' trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in applicazione dell' art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 , a domanda degli iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, o dei loro superstiti quando non sia stata gia' liquidata la pensione a carico del Fondo stesso."
Entrata in vigore il 15 novembre 1996
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